(dal Regolamento Didattico dei Corsi di Diploma Accademico di 1° livello – Art. 10 comma 1)

Al Triennio si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica l’adeguatezza della preparazione di base dell’aspirante. Per partecipare al predetto esame occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, nonché di adeguata preparazione iniziale. L’esame di ammissione è costituito da tre prove con programmi precisati nei relativi Ordinamenti didattici: pratica, teorica e colloquio. La valutazione ai fini della graduatoria di merito è espressa in centesimi con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo. A parità di voto precede l’idoneo più giovane d’età. Gli eventuali debiti formativi vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno e non pregiudicano l’ordine di graduatoria. La prova pratica sarà valutata fino ad un punteggio massimo di 60/100; la prova teorica fino ad un punteggio massimo di 30/100; il colloquio fino ad un punteggio massimo di 10/100. Il Candidato sarà ammesso alla prova orale se avrà riportato il punteggio minimo di 30/100 nella prova pratica, in caso di punteggio inferiore il candidato viene dichiarato “non idoneo” ed inserito in apposito elenco. Lo studente “non idoneo” può essere segnalato come “ammesso al corso propedeutico” e ha diritto all’immatricolazione al relativo corso propedeutico, se attivato nell’anno accademico di riferimento.

(dal Regolamento Didattico dei Corsi di Diploma Accademico di 1° livello – Art. 3)

  1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello o di diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Occorre altresì che la preparazione acquisita, appurata all’esame di ammissione, sia coerente e adeguata al corso di secondo livello.
  2. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione ai corsi è deliberata dal Conservatorio nel rispetto delle norme, delle direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali vigenti.
  3. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dal Conservatorio in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
  4. In ottemperanza al DM 933/2022, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a
    due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.
  5. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508 del 1999
  6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM
  7. Relativamente alla doppia iscrizione si applica quanto previsto dal DM 933/2022.